PERCHÈ SPETTA A ME FARE IL CONSIGLIERE COMUNALE


Di seguito riporto la memoria che ho inviato al Presidente del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali e al segretario comunale in ordine alla surroga del Consigliere comunale dimissionario sig. Lacchiana Vincenzo.

Capisco che la lettura è un po’ ostica, per addetti ai lavori, ma assolve al mio impegno alla trasparenza che ho assunto con voi all’atto della mia candidatura a Sindaco. Per il resto sono pronto a fornire tutti i chiarimenti che mi venissero richiesti.

Roberto Trovato

 

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In data 28 aprile 2019 si sono tenute le votazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Aidone.

In data 30 aprile 2019 l’Adunanza dei Presidenti delle sezioni ha certificato i risultati e proclamato gli eletti.

I risultati sono stati i seguenti:

 

TABELLA A - elezione del sindaco

candidato sindaco    voti   percentuale risultato

Chiarenza Sebastiano 1.243  44,3453%    eletto sindaco

Lacchiana Vincenzo     762  27,1852%    eletto consigliere comunale

Trovato Roberto        574  20,4781%    non eletto

Costanzo Antonino      224   7,9914%    non eletto

TOTALE VOTI VALIDI   2.803 100,0000%

  

TABELLA B - elezione del consiglio comunale

lista                                         voti    percentuale  eletti

Progetto Aidone collegata Chiarenza Sindaco   1.315   48,6857%     8 (2/3)

Per Aidone collegata Lacchiana Sindaco          791   29,2854%     3 ((1/3)-1)

Aidone È Viva collegata Trovato Sindaco         424   15,6979%     0

Riscatto Popolare collegata Costanzo Sindaco    171    6,3310%     0

TOTALE VOTI VALIDI                            2.701  100,0000%

 

 TABELLA C - proclamati eletti

Chiarenza Sebastiano Sindaco

Lacchiana Vincenzo  Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, l.r. 35/97 e smi

Rizzo Gianluca       Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Curia Filippo        Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Laversa Tiziana      Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Minincleri Carmela   Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Calcagno Giovanni    Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Randazzo Antonio     Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Pittà Maria Pina     Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Santanna Concetta    Consigliere Comunale Lista Progetto Aidone

Mendola Stefano      Consigliere Comunale Lista Per Aidone

Gangi Sonia          Consigliere Comunale Lista Per Aidone

Testa Rosa           Consigliere Comunale Lista Per Aidone

 

In data 6 giugno 2019 il Consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni da consigliere comunale del sig. Lacchiana Vincenzo.

Detto consigliere era stato eletto, in virtù del meccanismo previsto dall’art. 2, comma 4-bis della legge regionale 35/97 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 17/16, nella qualità di candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti.

Ora il Consiglio comunale, al fine di ristabilire il plenum, deve procedere alla sostituzione (rectius: surroga) di detto consigliere.

Quindi il quesito da porsi è il seguente: nel caso in cui il consigliere comunale eletto in virtù della previsione contenuta nell’art. 2, comma 4-bis, della legge regionale 35/1997, nella novella introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 17/2016, dovesse cessare dalla carica come si procede alla sua sostituzione?

Ovviamente il quesito ha come destinatario il Consiglio comunale, organo a cui spetta provvedere alla sostituzione.

La normativa precedentemente citata, a prima vista, sembra essere lacunosa.

Per fornire una risposta compiuta occorre stabilire i canali di accesso alla carica di consigliere comunale. Dalla lettura dell’art. 2 della l.r. 35/97 vigente è chiaro che vi si accede in due distinti modi:

-    candidandosi in una lista per l’elezione del Consiglio comunale che arrivi prima o seconda ed ottenendo un numero di preferenze personali congruo;

-    candidandosi a Sindaco e non essere eletto ma ottenere il maggior numero di voti tra i non eletti e almeno il venti per cento dei voti.

I due canali sono distinti, difatti i singoli candidati sindaci possono contestualmente e contemporaneamente candidarsi al consiglio comunale, vedi art. 7, comma 7, l.r. 7/92 vigente.

I consiglieri comunali assegnati al comune di Aidone sono 12, vedi art. 43 della l.r. 16/1963 vigente, due terzi (otto) sono assegnati alla lista collegata al candidato sindaco eletto, uno è assegnato al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti, il resto, un terzo meno uno, tre, sono assegnati all’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Ma v’è di più. Non solo alla carica di consigliere si accede attraverso due modalità diverse ma anche il voto al candidato Sindaco e alle liste per l’elezione del Consiglio comunale non è unico ma sono due distinti.

La previsione di due distinte votazioni, una per il Sindaco e un’altra per il Consiglio comunale è sancita dal tenore incontrovertibile del 3° comma, dell’art. 2, della l.r. 35/1997, comma dapprima sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, e poi così modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n. 17, secondo cui: La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. Il Legislatore, per ragioni che qui non ci interessa indagare, ha inteso che si utilizzasse un’unica scheda elettorale per due distinte votazioni.

Che si tratti di due distinte votazioni è ulteriormente confermato dalle molteplici modalità di voto indicate:

-    solo il sindaco;

-    il sindaco e una lista ad esso non collegata;

-   il sindaco e la lista ad esso collegata;

-  solo una lista.

Esclusivamente nel caso si voti soltanto per una lista è previsto che il voto si estenda al candidato sindaco collegato (rapporto unidirezionale) e non già il viceversa.

Le ragioni di quest’ultima scelta da parte del Legislatore sono facilmente intuibili, sono cioè quelle di garantire le ragioni della governabilità. Scelta, peraltro, del tutto estemporanea perché frutto dell’intervento legislativo del 2016 (l.r. 17/2016) che, modificando il precedente testo, ha previsto questo effetto trascinamento, seppure unidirezionale, prima escluso.

Quindi si può ragionevolmente affermare che la legislazione è informata a due criteri: la governabilità e la rappresentanza.

La governabilità è garantita dall’assegnazione di due terzi dei seggi alla lista collegata al sindaco eletto e dall’effetto trascinamento della lista nei riguardi del candidato sindaco mentre la rappresentanza è garantita dall’assegnazione del residuo terzo dei seggi meno uno, alla lista seconda classificata e dall’assegnazione del seggio residuo al candidato Sindaco non eletto che abbia conseguito il maggior numero dei voti e almeno il venti per cento dei voti, il che equivale a dire che sia stato votato da almeno un elettore su cinque.

La ratio di queste due distinte modalità di accesso al Consiglio comunale è ovvia. Si è inteso dare rappresentanza alla lista più votata dopo quella collegata al candidato Sindaco eletto e al candidato Sindaco non eletto suffragato con almeno il venti per cento dei voti. Si è, in altri termini, voluto evitare che un numero cospicuo di elettori, almeno il venti per cento, non venisse rappresentato in modo significativo; si è voluto evitare che ci fosse un gregge privo di pastore[1]. Infatti mentre il candidato Sindaco più votato, in ogni caso, produce un vantaggio alla lista a lui collegata garantendogli una maggioranza molto ampia, non necessariamente asseverata dal risultato elettorale (sacrifico del canone di rappresentatività in nome di quello della governabilità), il resto dei seggi consiliari sono attribuiti rispettivamente al candidato Sindaco non eletto che abbia conseguito il maggior numero dei voti e almeno il venti per cento dei voti, e alla lista non collegata al Sindaco eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. Il che significa che, per via delle diverse modalità di voto prima indicate, è possibile che il candidato Sindaco non eletto classificatosi secondo non sia collegato affatto alla lista classificatasi seconda. Quindi non vi è alcun rapporto diretto, né teorico, né di fatto tra loro ma solo una possibile coincidenza, in quanto tale non significativa.

Il caso Assoro è paradigmatico di quanto appena sostenuto. In data 10 giugno 2018 si sono tenute le votazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Assoro (En). I candidati erano tre. Il candidato sindaco non eletto che ottenne il maggior numero di voti e almeno il 20% fu il sig. Muratore Maurizio (677 voti), collegato alla lista Uniti per Assoro – Muratore Sindaco che avendo ottenuto 529 voti si classificò terza; l’altro candidato sindaco non eletto, classificatosi terzo, fu il sig. Bengasi Carmelo (630 voti), collegato alla lista Movimento 5 Stelle che avendo ottenuto 544 voti si classificò seconda. L’Adunanza dei Presidenti delle sezioni proclamò eletti consiglieri comunali: il sig. Muratore Maurizio quale candidato sindaco non eletto collegato alla lista Uniti per Assoro – Muratore Sindaco; tre candidati appartenenti alla lista Movimento 5 Stelle classificatasi seconda e collegata all’altro candidato sindaco non eletto (sig. Bengasi Carmelo); otto candidati nella lista collegata al candidato sindaco eletto. Come si vede in modo palmare non vi è alcun rapporto tra il consigliere comunale eletto tale in quanto candidato sindaco non eletto e la lista a lui collegata.

A fortiori valga lo stesso manifesto con cui il Comune di Aidone, a firma del neo eletto Sindaco, in data 3/05/2019, ha reso noto i risultati della votazione del 28 aprile 2019: per prima cosa ha indicato se stesso quale Sindaco eletto ed ha indicato la lista alla quale era collegato; per seconda cosa ha indicato il sig. Lacchiana Vincenzo come Consigliere comunale quale candidato Sindaco non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e almeno il 20% dei voti (senza indicare la lista alla quale era collegato); per terza cosa ha indicato i consiglieri comunali eletti distinguendoli per lista di appartenenza[2].

Tanto basta per affermare che non c’è un rapporto di fungibilità tra i consiglieri comunali eletti per via ordinaria, candidati a tal fine nelle liste assegnatarie dei seggi, e il miglior candidato sindaco non eletto e per questo proclamato consigliere comunale.

Sgombrato il campo (affrontato per mero tuziorismo) dall’equivoco secondo il quale i consiglieri di minoranza potessero essere un tutt’uno, un corpo informe nelle mani del candidato Sindaco non eletto in grado di decidere se accettare o se promuovere il primo dei non eletti della (come nel nostro caso) propria lista, in modo da regolare i conti della propria parte politica, così da strumentalizzare la legge a proprio vantaggio (un vero e proprio abuso del diritto) si può andare oltre.

A questo punto il Consiglio comunale potrebbe lambiccarsi per cercare di capire perché mai il Legislatore siciliano non abbia previsto una soluzione lapalissiana per il caso: si addentrerebbe in poco conducenti, per quanto fondate, discussioni sulla qualità della legislazione ma non ne verrebbe a capo. Occorre, quindi, che l’interprete (il Consiglio comunale) attraverso una lettura secondo i classici canoni ermeneutici (art. 12 preleggi), senza bisogno di scomodare interpretazioni costituzionalmente orientate, colmi l’apparente lacuna e ricostituisca il plenum del Consiglio comunale.

Non sfuggirà a nessuno la delicatezza e rilevanza della questione e, soprattutto, le conseguenze che ne potrebbero derivare: la mancata o errata (illegittima) ricostituzione del plenum significherebbe la nullità o, nel migliore dei casi, l’annullabilità degli atti medio tempore adottati dal Consiglio comunale. Le norme vigenti d’altra parte non lasciano adito a dubbi circa l’obbligo di ricostituzione del plenum del consiglio comunale, così anche la giurisprudenza (cfr. in questo senso TAR Catania, ordinanza 8/2000, Ganci Michele e altri c/o Comune di Aidone e Curia Filippo; C.S., sez. V, 17.7.2004, n. 5157; “... tutti gli atti tendenti alla costituzione o all’integrazione degli organi per un’esigenza di funzionalità dell’ente, devono essere adottati tutti nella prima seduta e, ove occorra, in quella immediatamente successiva. Ciò non solo nella fase di prima costituzione degli organi comunali, ma anche in ogni fase di necessità di integrazione o di ricostituzione di determinati organi comunali ...” C.G.A., par. 1.2.1971, n. 52; C.G.A., par. 14.10.1974, n. 130). Peraltro la ricostituzione assume carattere prioritario rispetto alla trattazione di qualunque altro argomento ... il consiglio non sarebbe legalmente costituito se un consigliere avesse perduto il titolo a farne parte e non fosse stata chiamata in luogo di quello la persona che la legge stessa designa a surrogarlo, C.G.A., dec. 26.10.1962, n. 428; Cons. St. 1962, I, 1960.

Affermata l’obbligatorietà della ricostituzione del plenum occorre provvedervi in concreto onde allontanare dai membri del massimo organo rappresentativo dei cittadini responsabilità amministrative, penali ed erariali e, non secondarie, politiche.

Precedentemente si faceva riferimento ad una lettura della legge secondo i classici canoni ermeneutici, sì da colmare l’apparente lacuna. In effetti si deve parlare solo di apparente lacuna poiché a ben vedere la questione è lineare. Per procedere all’individuazione dell’avente diritto a succedere al candidato a Sindaco non eletto e perciò proclamato eletto consigliere comunale bisogna avere riguardo ai principi dell’ordinamento che in caso di elezioni prevedono che il dimissionario è sostituito da chi segue nella graduatoria, nel nostro caso quella dei candidati a sindaco.

Tale graduatoria è presto individuata. È quella costituita dalla tabella riportante i voti conseguiti da ciascun candidato Sindaco, rinvenibile nel verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni[3], § 3, pag. 5[4]. Dal che emerge che il candidato terzo classificato è lo scrivente. Tuttavia, occorre compiere un’altra verifica e cioè se chi segue ha conseguito almeno il venti per cento dei voti. Anche questa verifica va sciolta positivamente avendo conseguito 574 voti, pari al 20,4781%[5] dei voti.

Non esistono possibili interpretazioni diverse, la norma sul punto è incontrovertibile: È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti[6].

Il Consigliere comunale va individuato solo e soltanto tra i candidati alla carica di sindaco NON ELETTI.

In buona sostanza, per individuare i Consiglieri comunali bisogna attingere a due ceste differenti: quella dei candidati al Consiglio comunale e quella dei candidati alla carica di sindaco non eletti.

Quante volte si possa attingere alle due differenti ceste è determinato da due circostanze: riguardo alla prima cesta fin tanto che ci siano candidati non eletti; riguardo alla seconda cesta fin tanto che ci siano candidati sindaci non eletti (il plurale utilizzato dal legislatore ne è conferma) che abbiano conseguito almeno il venti per cento dei voti.

L’attingimento non è e non può essere né arbitrario, né, tantomeno, casuale o indifferente. Se occorre sostituire un Consigliere comunale eletto in quanto candidato in una lista per l’elezione del Consiglio comunale, si attinge alla cesta dei candidati al Consiglio comunale; se occorre sostituire un Consigliere comunale eletto in quanto candidato sindaco non eletto, si attinge alla cesta dei candidati sindaci non eletti.

Il Legislatore, infatti, ha ritenuto meritevoli di rappresentanza, distintamente, tanto gli elettori che votano la lista seconda classificata (qualunque percentuale consegua) quanto gli elettori che votano il candidato sindaco non eletto che consegua almeno il venti per cento dei voti.

Ogni diversa interpretazione sarebbe del tutto arbitraria perché si farebbe dire alla legge qualcosa che non dice, qualcosa assolutamente contraria al dato letterale; d’altra parte, secondo l’antico brocardo: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Si tratterebbe di un atto palesemente illegittimo caratterizzato da sviamento di potere poiché posto in essere al solo fine di punire un avversario scomodo in campagna elettorale e viepiù un ancora più scomodo oppositore in Consiglio comunale, cosa ampiamente nota nell’opinione pubblica aidonese.

Giova rammentare ai signori Consiglieri che nella deliberazione di surroga non residua alcun margine di discrezionalità di qualunque natura: politica, personale, opportunistica o altro. L’attività dei Consigli comunali in siffatta materia era l’unica alla quale le norme[7] originarie attribuivano carattere giurisdizionale, fino alla declaratoria[8] di incostituzionalità del 1961. In questa circostanza va ancor più rimarcato, non sembri superfluo o provocatorio, l’art. 54 della Costituzione secondo cui: I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore...

Alla luce di quanto esposto confido sul fatto che il Consiglio comunale nella sua interezza e i singoli Consiglieri non si vorranno sottrarre dal compiere il loro dovere in scienza e coscienza, avendo bene a mente le circostanze, il quadro normativo e le conseguenze delle loro azioni.

Chiedo pertanto che il Consiglio comunale, allorché dovrà procedere alla ricostituzione del plenum, voglia procedere alla sostituzione del Consigliere comunale dimissionario, sig. Lacchiana Vincenzo, con il sottoscritto.

Aidone, 25 giugno 2019



Per una migliore intelligibilità della memoria, di seguito riporto l’art. 2 della l.r. 35/97 nel testo vigente.




 

Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

 

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

 

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l’elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.

6. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

 


[1] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 204 del 30/11/1982, richiamata recentemente dalla stessa Corte nell’ordinanza 151 del 23/05/2019 che si è pronunciata sulla legge oggetto della presente memoria.

[2] Il manifesto non si produce in quanto in possesso degli uffici comunali che ne hanno curato la stampa e l’affissione.

[3] Il verbale è depositato presso gli uffici comunali.

[4] La tabella in questione è riportata nella precedente pag. 1 denominata Tabella A.

[5] Si veda la tabella citata nella precedente nota.

[6] Si veda l’art. 2, comma 4-bis della legge regionale 35/97 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 17/16.

[7] artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203).

[8] Cfr. Corte costituzionale, 16 dicembre 1965, n. 93.

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