Oggi, 20 dicembre, si è tenuta la seconda e ultima udienza del giudizio civile volto a stabilire se ho diritto a ricoprire la carica di consigliere comunale di Aidone o no.
Il Giudice si è riservato di riferire al collegio che dovrà decidere.
Prima di fare il resoconto di quanto accaduto, voglio rispondere a coloro che mi hanno chiesto quante possibilità ci sono che il mio ricorso trovi accoglimento: il 50%. D’altra parte, come si dice, siamo, non a caso, sub iudice.
Sono moderatamente ottimista, pur sapendo che in ogni caso, come promesso, il mio impegno a dare voce a quanti si oppongono a questa amministrazione e a denunciarne le malefatte non defletterà di un millimetro. Credo di averne data ampia prova in questi mesi.
Andiamo pure ad oggi.
Il mio legale, avv. Pietro Mela, ha insistito sulle nostre tesi ed ha confutato quelle avversarie. In particolare, ha ribadito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Lombardo, la competenza del Giudice Ordinario in luogo di quello Amministrativo e la circostanza che il Consiglio Comunale non rivestendo la natura di collegio perfetto potrebbe funzionare anche se incompleto; infatti per funzionare basta che sia in carica la metà più uno dei consiglieri assegnati (cfr. l’art. 53 dell’OREELL nella Regione siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 e smi) ad ulteriore comprova valga quanto dice la legge in materia di quorum strutturale per il funzionamento dei consigli comunali o le maggioranze previste per l’adozione di deliberazioni, fa sempre riferimento ai consiglieri in “carica” o “presenti” (cfr. artt., 47, 49 e 184 dell’OREEL nella Regione siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 e smi); pertanto l’incompletezza del plenum del Consiglio Comunale, laddove causato dalla mancanza di aventi diritto, è considerata un fatto fisiologico.
Ha ribadito, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune, la nullità della delibera che ha autorizzato il Sindaco a costituirsi. Infine, il mio legale ha evidenziato la palese contraddizione circa le soluzioni prospettate dalle due “controparti”. Secondo la difesa di Lombardo il seggio di consigliere comunale spetterebbe al primo dei non eletti della lista giunta seconda mentre secondo la difesa del Comune il seggio spetterebbe alla lista collegata al candidato Sindaco dimissionario. L’insanabile contrasto tra le due prospettazioni risiede nel fatto che se, come nel caso accaduto nel Comune di Assoro nel 2018, il candidato Sindaco giunto secondo è collegato alla lista giunta terza e il candidato Sindaco giunto terzo è collegato alla lista giunta seconda, in caso di dimissioni, secondo la difesa Lombardo gli succede un appartenente alla lista arrivata seconda mentre secondo la difesa del Comune gli succede un appartenente alla lista arrivata terza.
Mi è stato chiesto di approfondire il tema della nullità della delibera di autorizzazione al Sindaco a costituirsi, provo a sintetizzarne i motivi.
La delibera di G.M. n. 121 dell’8/11/2019, avente ad oggetto “Incarico per opposizione al ricorso ex art. 22 del D.lgs. 150/2011 ed ex art. 702 BIS C.P.C. promosso dal sig. Roberto Trovato avanti il Tribunale Civile di Enna contro il Comune di Aidone”, è nulla perché è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Aidone oltre il termine perentorio previsto. L’art. 18, comma 1, della L.R. 16/12/2008, n. 22, nella novella introdotta dall’art 6 della L.R. 26/6/2015, n. 11, prevede, infatti, che “Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo”.
Nullità che è stata condivisa dalla stessa G.M. che con la deliberazione n. 127 del 5/12/2019 di “Annullamento in autotutela deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 8/11/2019…” nella parte motiva dice testualmente: “Che al fine di evitare rischi di un eventuale nullità dell’atto deliberativo per la violazione delle norme sulle pubblicazioni, è opportuno riadottare l’atto in questione, sanando in tal modo eventuali vizi;” delibera di “Annullare in autotutela la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2019, per i motivi in premessa esposti”.
Ora, se anche si fosse trattato di annullamento in autotutela, è pacifico che con tale istituto si espunge dal mondo giuridico un atto e, quindi, quello adottato successivamente non può spiegare i propri effetti in modo retroattivo, diversamente ragionando sin questo modo si aggirerebbero i termini perentori previsti dalle norme per la costituzione in giudizio. Ma, nel nostro caso, non siamo di fronte ad un annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990. Infatti, aldilà del nomen iuris attribuito dalla G.M., ci troviamo di fronte ad un atto nullo, ai sensi dell’art. 21-septies della l. 241/1990. Quindi, più correttamente la G.M. avrebbe dovuto qualificare la propria deliberazione come di presa d’atto della nullità assoluta della precedente deliberazione e nuova deliberazione di autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio (che in quanto tardiva non sarebbe servita a sanare il difetto di regolare costituzione in giudizio).
Per completezza di argomentazione va rilevato che la presunta scissione tra la manifestazione di volontà della P.A. e le forme attraverso le quali avviene, contraddice due principi cardine del nostro ordinamento:
1) quello secondo il quale la P.A. agisce per atti tipici e motivati, secondo forme codificate e procedure, a tutela dei principi di affidamento, certezza del diritto e trasparenza (cfr. L. 241/90);
2) quello di legalità che afferma che gli organi dello Stato devono agire secondo la legge e, quindi, nelle forme prescritte. Il Comune agisce attraverso atti formali, non sulla base delle intenzioni degli amministratori o i loro gesti informali.
Fin qui quanto è successo dal mio punto di vista.
Di seguito, però, voglio dire due cose:
A) Alle controdeduzioni del mio avvocato alle costituzioni degli avversari:
1) la difesa Lombardo, curata dall’avv. Marco Milazzo, ha replicato con note scritte di tipo tecnico, che non sta a me giudicare, basate sulla sua visione della questione;
2) la difesa del Comune di Aidone, curata dall’avv. Pietro De Luca, invece, a latere la parte tecnica per cui vale quanto già detto prima per l’avv. Milazzo, contiene toni al limite del piccato o financo dell’offensivo. Senza dire che insiste nel rivolgersi a me e non già alla mia difesa, con una personalizzazione, apparentemente, fuori luogo. Questa constatazione circa l’accanimento della difesa del Comune conferma in me l’idea che nel Palazzo di Città si gioca il tutto per tutto per tenermici fuori.
Ho la netta sensazione che ad essere più interessati alla permanenza in C.C. di Lombardo siano San Filippo Curia & C. che lo stesso Lombardo.
B) Fin qui ho rappresentato i fatti dal mio punto di vista.
Tuttavia, mi sembra giusto dare a tutti la possibilità di farsi un’opinione sulla base del carteggio originale, d’altra parte non si tratta di soddisfare pruriginose curiosità ma di rendere pubbliche questioni di interesse generale per la nostra comunità. A tal fine ho pensato di pubblicare sul sito www.aidone.it: il mio ricorso, le costituzioni avversarie, le delibere di autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio, le note reciproche di replica e il parere reso dall’assessorato regionale delle autonomie.
Documentazione:
- Ricorso Trovato
- Costituzione Lombardo
- Costituzione Comune di Aidone
- Note Trovato
- Note Lombardo
- Note Comune di Aidone
- Parere assessorato regionale autonomie
- Delibera di GM 121/2019
- Delibera di GM 127/2019